01 Agosto 2019
Nel caso in esame il Giudice Delegato al fallimento di una società aveva ammesso al passivo della procedura, in prededuzione, il credito richiesto da una società immobiliare pari ad € 30.000,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo, da parte della curatela, di un immobile della società creditrice, dopo la dichiarazione di fallimento.
Contro tale decisione, la curatela aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., successivamente rigettata dal Tribunale di Milano, in quanto “il credito è sorto in occasione della procedura, caratterizzandosi tale credito sia per l’elemento cronologico (credito sorto per occupazione successiva all’apertura della procedura), sia per riferibilità agli organi della procedura”.
Il Fallimento aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma pure questo è stato rigettato dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17804/2019, ha infatti colto l’occasione per ricordare che l’art. 80, comma 2, l.fall., secondo il quale “
il curatore fallimentare può in qualunque momento recedere dal contratto di locazione corrispondendo al locatore un giusto compenso”, è applicabile solo nel caso in cui, alla data di dichiarazione di fallimento, la locazione sia in vigore (
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17804, 03.07.2019).
L’anzidetta norma, invece, non è applicabile laddove il contratto risulti in quel momento già caducato.
In tal caso, infatti, “la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta priva di titolo giuridico e quindi fonte di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue che l’obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ex art. 111, n. 1, l.fall.” .
Pertanto, la Cassazione, applicando tale principio al caso di specie ed evidenziando che l’immobile de quo era stato utilizzato dalla procedura sine titulo, ha affermato che il curatore aveva l’obbligo di liberare, a stretto giro, l’immobile e restituirlo al proprietario, ciò che invece non era stato fatto.